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L'esperienza ci permette di spaziare anche nella Letteratura specializzata notarile e il raro documento qui esposto ne è riprova. Si tratta delle indicazioni a cui i Notai si dovevano assoggettare. Siamo nella Milano del 1574
da:
“ Le Costituzioni del Dominio Milanese. Sugli atti di ultima volontà e su taluni contratti per i quali sussiste
“ I notai sono obbligati ad effettuare la registrazione dei contratti costitutivi delle doti e della rivendicazione dei beni accessori parafernali (1) entro trenta giorni dalla loro stipulazione:
- in Milano, mercè deposito e conservazione negli archivi della famiglia del Vescovo Francesco Panigarola (2).
- nelle altre città, nei luoghi a ciò deputati.
(La registrazione deve avvenire mercè annotazione) su un Libro (Registro) nel quale vengono, beninteso, annotati, gli elementi descrittivi (dal rapporto giuridico):la natura giuridica (nomen iuris) del rapporto, la data (della conclusione del negotium), le generalità delle parti e del notaro.
L’inosservanza della prescrizione della registrazione viene sanzionata con la comminatoria di una pena pecuniaria di cinquanta monete d’oro da pagarsi in ogni caso dal medesimo notaro, (sanzione) e da devolversi per un terzo al Collegio Notarile (del luogo), per altro terzo alla cittadinanza del luogo (di stipulazione del contratto) e per il residuo terzo da assegnarsi a chi abbia accertato la trasgressione; A giudizio e conseguente disposizione dell’Autorità ( Principe, Senato) può essere comminata (al trasgressore) una pena più severa.
Alla medesima disciplina sono sottoposti i contratti di donazione nonché tutti i contratto recanti vincolo proibitivo del trasferimento di diritti, i testamenti ed ogni altro atto destinato a produrre i suoi effetti dopo la morte del disponente: in tal caso essendo indifferente la presenza o meno di una disposizione recante divieto di alienazione, e ciò anche se, vivente , il disponente lo abbia voluto, o comunque entro un mese dal di lui decesso. In tal caso, qualora il notaro sia vivo ed abbia avuto notizia del decesso del disponente ovvero sia morto prima del decesso del disponente ma nel termine prescritto per l’effettuazione della registrazione, allora lo stesso notaro, sotto la comminatoria della medesima sanzione anzidetta, egualmente è obbligato a compiere la formalità della registrazione entro il termine di quattro mesi dal giorno di conoscenza dell’evento.
Le modalità di effettuazione della registrazione sono le medesime anche quando l’atto non contenga né disposizioni di ultima volontà in qualunque modo espresse, né istituzioni di fedecommessi, né divieti di alienazione. Gli elementi costitutivi della formalità di registrazione del negotium sono (anche in questo caso) la data ( anno, mese, giorno) della confezione del rogito e le generalità ( prenome, cognome, residenza) del notaro. Nell’effettuare la formalità (di registrazione) deve in essa farsi menzione delle disposizioni fidecommissarie, delle sostituzioni
(delle persone beneficiarie degli effetti dell’atto) o dei divieti di alienazione ivi contenute. Qualora il notaio (nell’effettuare la registrazione) non ottemperi a tali prescrizioni, al notaro dev’essere irrogata una sanzione ma non può essere invocata la nullità del negozio.
I notai devono osservare tali disposizioni non solo per l’avvenire, bensì anche con riguardo a tutti gli instrumenta di tale natura che furono perfezionati a partire dall’anno 1530, compreso, in avanti, entro i successivi sei mesi (dall’inizio dell’anno). Egualmente, (i notari) sono assoggettati alla medesima sanzione ( in caso di inosservanza di tale prescrizione ) relativamente ai contratti costitutivi di enfiteusi nel termine di dieci giorni dal loro perfezionamento, comprendendovi altresi quelli stipulati entro l’anno 1530, qualora non ottemperino alle formalità di registrazione entro sei mesi. (Qualora la formalità della registrazione sia adempiuta) in tal caso sarà sufficiente siano indicati il nome dell’utilista, l’importo del canone enfiteutico da pagarsi al ( proprietario del fondo enfiteutico), il luogo ov’è sito il fondo e la descrizione del fondo stesso. Tali registrazioni sono effettuate gratuitamente. Diversamente, la sanzione consisterà nella perdita della funzione notarile, con salvezza di altre e più gravi sanzioni secondo il parere e la decisione dell’autorità.
Note:
1) erano denominati “ beni parafernali” tutto quanto suscettibile di valutazione economica fosse beni di proprietà della moglie, da questa apportati nel matrimonio e non oggetto di costituzione di dote. L’amministrazione di tali beni era normalmente attribuita allo sposo. Nelle ipotesi più comuni poteva trattarsi di gioielli e/o altri oggetti personali i quali contribuivano - anche soltanto sotto l’aspetto del decoro familiare - al tenore di vita indotto da quest’ultimo. Essi beni dovevano essere restituiti alla moglie in caso di scioglimento del vincolo qualora, durante il matrimonio, il marito ne avesse avuto l’amministrazione. Nel diritto romano-giustinianeo a garanzia della restituzione era spesso costituita una ipoteca legale sui beni del marito-amministratore (fino alla vigenza del Codice Civile del 1942 identica era la tutela dei beni dotali e/o parafernali) . I beni parafernali erano, quindi, una sorta di “proprietà soggetta alla tutela del marito”, tipica delle donne sposate del tempo antico, culturalmente non attrezzate nei confronti della vita economica. Il marito poteva quindi gestire si i beni, ma non ne poteva disporre senza il consenso della moglie, non divenendo mai di proprietà del marito. La moglie cui era riconosciuta capacità testamentaria attiva poteva disporne con testamento.
2) Era, questa, una famiglia cui era stato concesso il munus della redazione e conservazione dell’archivio degli atti dell’Ufficio degli Statuti dello stato di Milano fin dalle età comunale. Tale registro comprendeva altresì i provvedimenti del Comune, nonché gli atti emanati dai signori e duchi di Milano, le liste dei banditi dallo Stato (“Libri Bannitorum”), le tutele dei minori, le gride, le citazioni e le condanne.